Aziende & Società - Studio notarile - Notaio Dott. Domenico Pulejo

Notaio

Domenico Pulejo





NOTAIO DR. DOMENICO PULEJO
NOTAIO DR. DOMENICO PULEJO
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Notaio e ... Aziende, Imprese e Società
Come costituire una società?

Quale tipologia risponde meglio alle proprie esigenze e agli scopi da raggiungere?

È consigliabile rivolgersi per tempo al notaio per programmare la nascita e la vita di un’impresa.
Il Notaio e l'azienda
Per espressa disposizione di legge, cessioni ed affitti d'azienda possono essere stipulati solo per atto notarile; questa previsione fu introdotta nei primi anni Novanta onde contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all'epoca non soggette ad alcun controllo.

Tali atti rispondono in primo luogo ad esigenze di tipo commerciale, ma si commetterebbe un errore nel sottovalutare il ruolo che la consulenza notarile può svolgere in simili contesti. Innanzitutto nel favorire un equilibrato contemperamento degli interessi in campo, attività in cui il notaio, figura super partes, ha non di rado particolare efficacia. Si aggiunga poi che la particolare formazione giuridica del notaio lo rende particolarmente adatto a fornire assistenza su particolari clausole contrattrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti sui riflessi che l'operazione ha sull'assetto patrimoniale dei soggetti interessati, ad esempio a fini ereditari.
Il Notaio e le società
Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario capire prima, anche con l’aiuto del notaio, quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.

Si distinguono le società di persone e le società di capitali.

Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • la società semplice (S.s.);
  • la società in nome collettivo (S.n.c.);
  • la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • le società per azioni (S.p.A.);
  • le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. i debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).

Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.


Le società

Una società ha un'esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure essa potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono.

Si parla di soggetti collettivi non personificati.

In alcuni tipi di società (società di persone), non vi è però completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono dei debiti della società.

Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno, invece, il riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, della cosiddetta personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società non rispondono mai i soci con i loro beni, salvi determinati casi previsti dalla legge.

In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita automaticamente: è necessaria, a tal fine, l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

La messa in comune di beni e di fondi

Per l'esercizio di un'attività economica, sono spesso necessari grossi investimenti che potrebbero superare le disponibilità finanziarie di una sola persona. L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.

In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazione (quota o azione) al capitale della società.

Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno apportare, mediante conferimenti, nuovi beni, per esempio, con un aumento del capitale.

I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio della società e l'investitore non potrà più recuperare il suo apporto, ma dovrà attendere lo scioglimento della società o, se non vuole più stare in società, cedere la sua partecipazione a terzi ovvero recedere, solo nei casi in cui ciò è ammesso, dal contratto di società, ma mai ottenere la restituzione di quanto conferito.

L'autonomia patrimoniale

Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita.
Ciò comporta:

- che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;

- che i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui tutte quote o azioni si concentrano nelle mani di una sola persona, (vedi però quanto precisato  per  la s.r.l. unipersonale secondo la normativa attuale  e per la  s.p.a. unipersonale  regolamentata dall’art. 2325 comma 2 c.c. nuovo testo conseguente alla riforma delle società).

Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale imperfetta:

- ad esempio, nella società semplice e nelle altre società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) solo in caso di proroga, la legge prevede casi di liquidazione della quota del socio per suoi debiti personali;

- la legge inoltre sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria. La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.

L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile.

Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce, però, la società.

La durata della società

- La durata delle società di persone
Il termine di durata non è elemento essenziale per la costituzione delle società di persone. Le parti possono anche pattuire espressamente la durata indeterminata.

Il termine, quando è previsto, determina, al suo verificarsi, lo scioglimento della società.

Il termine può essere modificato o rimosso per volontà dei soci mediante:

- proroga espressa. In questo caso tutti i soci espressamente decidono di porre un nuovo termine o di continuare la società a tempo indeterminato;

- proroga tacita. Se, decorso il termine per cui la società è stata contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali, la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

- La durata delle società di capitali
Anche le società di capitali possono oggi essere costituite a tempo indeterminato, ma in tal caso i soci hanno diritto di recedere: si tratta quindi di una scelta da adottare con cautela, dato che la possibilità di recesso rappresenta un forte motivo di instabilità della compagine sociale.

I segni distintivi

La società, nello svolgere la propria attività, può utilizzare dei segni distintivi quali la ditta, l’insegna e il marchio.

La ditta contraddistingue l’imprenditore nell’esercizio dell’attività di impresa, il marchio consente di identificare e di distinguere i beni e i servizi prodotti da una società, e, l’insegna, infine, individua i locali in cui è esercitata l’attività di impresa.

La sede sociale

Ogni società deve indicare, nell’atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.

La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l’attività sociale.

La nazionalità

La società ha nazionalità italiana quando, in Italia, si è perfezionato il procedimento di costituzione ed è stata effettuata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e fiscale dettata del legislatore italiano.


Cosa bisogna fare per dare vita ad una società

Le parti che intendono costituire una società devono concludere un contratto: il contratto di società (c.d. atto costitutivo), con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Tuttavia, è ammesso dall’ordinamento giuridico che la costituzione di una società possa avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale: per esempio, società unipersonale per azioni od a responsabilità limitata e costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione dell'assemblea della società scissa.

Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto: tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l’esistenza della società. Non può, comunque, mai esistere una società di capitali di fatto.

Quale capacità è richiesta per poter sottoscrivere un contratto di società

I soggetti interessati a divenire soci, siano essi persone fisiche, società, associazioni o, in generale, enti, devono essere capaci di agire, cioè di porre in essere validamente atti giuridici.

Ma le società di capitali possono essere socie di una società di persone? La questione è stata controversa sino a tempi recenti, ma la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 risolve affermativamente il problema.

Anche la partecipazione di altri enti alle società può dar luogo a soluzioni diverse a seconda dell'ente partecipante e del tipo di società partecipata.

Volendo fornire un’informazione in generale, possono costituire una società tutte  le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni, che abbiano cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.

La partecipazione di minori, anche emancipati, di inabilitati e di interdetti, pur essendo generalmente possibile, è subordinata a particolari autorizzazioni.  La varietà e la molteplicità delle stesse a seconda del tipo di società da costituire e delle circostanze che ne determinano la nascita – ad esempio la comunione ereditaria di un azienda – consigliano di rivolgersi volta per volta al vostro notaio di fiducia per individuare il giusto iter nel caso concreto.


Requisiti essenziali del contratto di società

Tre sono i requisiti essenziali del contratto di società:

- i conferimenti;
- l’esercizio in comune dell’attività economica;
- la partecipazione agli utili.


Conferimenti. Il patrimonio sociale e il capitale sociale

I conferimenti sono le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza del contratto di società.

I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.

La loro funzione è quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società, parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa: precisamente, il socio corre il rischio di non ricevere alcun corrispettivo per l’apporto effettuato se la società non consegue utili, e corre il rischio ulteriore di perdere, in tutto o in parte, il valore del conferimento se la società subisce perdite.

Possono essere oggetto di conferimento le seguenti entità: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in proprietà o concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale, crediti, aziende. In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.

Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare, sono conferibili solo nella società a responsabilità limitata.

È opportuno fissare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.

Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società. Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.

Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Il capitale sociale

Il capitale sociale è un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.

Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.

Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

L'oggetto sociale

Chi costituisce una società è spinto dallo scopo (c.d. scopo mezzo) di esercitare, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica. Tale attività costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo.

Deve trattarsi di un’attività produttiva, cioè, di un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, mentre non può limitarsi al mero godimento e gestione dei beni perché, altrimenti, si avrà una comunione e non una società (con l’eccezione delle società di gestione).

È essenziale, inoltre, per aversi società, che l'attività produttiva sia esercitata in comune.

La partecipazione agli utili

L’esercizio in comune di un’attività economica sotto forma di società è finalizzato alla realizzazione di un guadagno (lucro oggettivo) destinato ad essere successivamente suddiviso tra i soci (lucro soggettivo). Questo è il c.d. scopo di lucro o profitto. Le società che perseguono questo fine sono definite società lucrative (società di persone e società di capitali).

Esistono, tuttavia, altri tipi di società (le società cooperative) che per legge devono perseguire uno scopo diverso da quello lucrativo e, precisamente, uno scopo mutualistico.

Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere, a seconda del campo di attività della cooperativa, in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.


Tipi di società

Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.

Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:


1) Società di persone; esse comprendono:

- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice.


2) Società di capitali; esse comprendono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.


Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.

La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.

Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative a responsabilità limitata, delle società cooperative a responsabilità illimitata e delle società di mutua assicurazione, tutte aventi scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.

Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le  attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.


Le società di persone

Pensiamo all’ipotesi in cui le parti abbiano deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale costituendo una società di persone.

In generale, quali caratteristiche dovrà avere tale società?

Innanzitutto, vi sarà la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali:

- di tutti i soci, nella società in nome collettivo;
- di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno  poteri di rappresentanza, nella società semplice;
- dei soli soci accomandatari, nella società in nome accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata.

Responsabilità illimitata significa che il socio risponde per le obbligazioni sociali con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Responsabilità solidale significa invece che il creditore sociale può, a sua discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l'adempimento dell'intera obbligazione.

In secondo luogo, ciascun socio, in quanto tale, ha il potere di amministrare la società, salvo patto contrario e salva l'ipotesi del socio accomandante nella società in nome accomandita semplice.

Da ultimo, non sarà possibile trasferire la quota di partecipazione di ciascun socio senza il consenso degli altri  soci, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte. Se, infatti, muore uno dei soci, con l’eccezione di quanto disposto per il  socio accomandante (rinvio al paragrafo 8.4), la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi.

Perché ciò possa avvenire occorre  il consenso sia degli eredi che dei soci superstiti.

E' tuttavia ammissibile la clausola di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi così come è possibile regolamentare diversamente il trasferimento della quota in seguito alla marte di un socio attraverso  clausole di continuazione e di consolidazione: il notaio potrà aiutarvi ad elaborarle, senza violare norme giuridiche, se gli esporrete il vostro intento e chiederete il suo ausilio.


La società semplice

La società semplice costituisce la forma più elementare di società.

La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:

- attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:

• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;
•  le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;

- attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.


Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non  hanno poteri di rappresentanza.

Pensiamo all’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora sia stato richiesto direttamente al socio, per primo, il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero potrà indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

Come si costituisce la società semplice

La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità:

- il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (e salve le limitazioni probatorie);

- per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci di svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale;

- la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente o per fatti concludenti (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l’esistenza del vincolo.

Tuttavia è richiesta necessariamente la forma scritta quando:

- si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
- si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo  eccedente i nove anni.

Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono la qualità di soci, dalla quale derivano diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'obbligo di conferimento è essenziale per l'acquisto di tale qualità. In particolar modo per le società semplice la legge stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, nessuna limitazione è posta all'autonomia negoziale delle parti per quanto riguarda i beni conferibili. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono, quindi, aversi conferimenti in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate) o di crediti.

Si possono conferire, in proprietà o in godimento, aziende, pur se gravate da debiti, e anche prestazioni di garanzia (fideiussioni e avalli).

I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (c.d. socio d'opera).

Amministrazione e rappresentanza legale della società

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l'amministrazione disgiuntiva: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.

L'amministrazione disgiuntiva offre il vantaggio di giungere con rapidità alle decisioni, ma non è senza pericolo dato che il singolo amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all'insaputa degli altri.

Proprio per questo motivo è possibile prevedere il metodo dell'amministrazione congiuntiva.

L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o attraverso una  modificazione dello stesso, dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l'amministrazione disgiunta.

L’amministrazione congiuntiva, inoltre, può essere all’unanimità o a maggioranza. In quella all’unanimità è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, in quella a maggioranza basta il consenso della maggioranza degli amministratori, calcolata in relazione agli utili agli stessi attribuiti.

Sia l'amministrazione disgiuntiva che quella congiuntiva possono essere affidate a tutti i soci oppure ad alcuni soci soltanto.

Si può prevedere, infine, che l’amministrazione della società sia affidata ad uno soltanto dei soci.

Le opzioni sono, quindi, molteplici ed il notaio potrà, data la sua competenza, aiutarvi ad elaborare un modello di amministrazione adatto alle vostre esigenze e a quelle dell'impresa.

Mentre l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società (tale potere ha rilevanza esterna).


a) Se non è diversamente pattuito nel contratto sociale, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, a seconda che in un modo o nell'altro sia stata prevista l'amministrazione. Ciò comporta che:

- se l’amministrazione è disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e da solo stipulare  atti in nome della società (firma disgiunta);
- se l’amministrazione è congiuntiva, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta).


b) Bisogna, tuttavia, precisare che è data ai soci la possibilità di regolare diversamente il potere di amministrare da quello di rappresentare.

Ad esempio:

- si può riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni soci amministratori;
- si può stabilire che per determinati atti sia necessaria la firma congiunta, anche se l’amministrazione è disgiunta;
- si può prevedere la firma disgiunta per gli atti che non superano un determinato importo o, genericamente, per gli atti di ordinaria amministrazione e la firma congiunta per quelli di ammontare superiore o di straordinaria amministrazione (ovvero per quegli atti di amministrazione che rientrano nell’attività prevista come oggetto sociale della società stessa).


Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

Durante la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale, ma, se non è convenuto diversamente, è necessario il consenso di tutti.

Sono considerate modificazioni del contratto sociale i mutamenti nella compagine sociale (si pensi al trasferimento della quota sociale per atto tra vivi e a causa di morte) e le modificazioni dell’oggetto sociale.

Il consenso al trasferimento della quota può essere dato in via preventiva, inserendo nell’atto costitutivo una clausola che preveda la libera trasferibilità tra vivi della quota sociale e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.


Scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio: cause e liquidazione della quota sociale

È ammesso che il singolo socio possa cessare di far parte della società. Cause di cessazione sono: la morte del socio, il recesso e l’esclusione.

Il venir meno di uno o più soci per una delle suddette cause non determina, comunque, lo scioglimento della società.


La morte del socio

Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.

Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:

- essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società;

- essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto. In questo caso, però, è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi.

Ma è pur sempre data ai soci ampia libertà di predeterminare, nel contratto sociale, le conseguenze della morte di uno di essi, inserendo al riguardo specifiche clausole. Tra le più diffuse, ci sono:

- la clausola di consolidazione, con la quale si stabilisce che la quota del socio defunto resterà senz’altro acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sarà liquidato solo il valore della stessa;

- la clausola di continuazione con gli eredi (tutti o alcuni), con la quale i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota per causa di morte, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della quota o scioglimento della società).

Le clausole di continuazione possono a loro volta distinguersi in tre gruppi:

- la clausola vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi sono liberi di scegliere se aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota (clausola di continuazione facoltativa);

- la clausola prevede l’obbligo degli eredi di entrare in società, con la conseguenza che essi saranno tenuti a risarcire i danni ai soci superstiti ove non prestino il proprio consenso (clausola di continuazione obbligatoria);

- la clausola prevede l’automatico subingresso degli eredi in società (clausola di successione). Essi, cioè, diventano automaticamente soci per effetto dell’accettazione dell’eredità.

Questi tipi di clausole non sono considerate tutte valide dalla giurisprudenza, per contrasto con divieti di legge, quali il divieto dei patti successori: per la loro formulazione e per le loro implicazioni di carattere successorio è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia che potrà elaborare una clausola sicura in base alle vostre esigenze.


Il recesso del socio

Se per qualsiasi causa il socio non intende più far parte della società, può esercitare il diritto di recesso.

Precisamente, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente.

Diversamente, se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa.

Il contratto sociale può comunque prevedere altre ipotesi di recesso, specificandone le modalità di esercizio.


L'esclusione

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società.

In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per es. nel caso in cui il socio  sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dal contratto di società.

In tutti i casi fin qui esaminati  in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per morte recesso od esclusione, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota sociale.

Pertanto il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, anche se al momento presenti nel patrimonio sociale, nè può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento finchè dura la società, salvo che non sia stato diversamente pattuito.

Il valore della quota oggetto di liquidazione è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.


Lo scioglimento della società

La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:

- quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;

- quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);

- quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società possa essere deliberato a maggioranza;

- quando è venuta meno la pluralità dei soci (cioè quando è rimasto un unico socio), se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

- quando si verificano le altre cause espressamente previste dal contratto sociale.

Quando si verifica una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione. Nel corso del procedimento di liquidazione, si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Gli amministratori potranno compiere solo gli atti urgenti al fine di definire i rapporti in corso, mentre i liquidatori nominati, che ad essi subentrano, non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.

Permane, invece, l'obbligo da parte dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.

Compiuta la liquidazione, la società può dirsi estinta.

E' data facoltà ai soci di revocare lo stato di liquidazione, prima che questa sia compiuta.

Conseguentemente vi sarà il ritorno della società alla normale attività di gestione con continuazione della stessa società: non ci sarà, cioè, costituzione di una nuova società.

La decisione di revoca deve essere adottata all'unanimità.


La società in nome collettivo

Se le parti vogliono costituire una società in nome collettivo, dovranno rispettare la specifica disciplina dettata al riguardo dal codice civile, tenendo presente, comunque, che, per molti aspetti, la legge rinvia alle norme che regolano la società semplice, le quali, pertanto, si applicheranno anche alla società in nome collettivo.

Alla luce di tale rinvio, la presente scheda prevede, dunque, molteplici richiami alle tematiche già trattate e sviluppate con riguardo alla società semplice.

La società in nome collettivo (per brevità s.n.c.) è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).

In questa forma di società, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario non produce effetto nei confronti dei terzi.

La suddetta caratteristica è propria della sola s.n.c. e non ricorre negli altri due tipi di società di persone (infatti, nella società semplice può escludersi la responsabilità dei soci non rappresentanti e nella società in accomandita semplice è essenziale, invece, che solo alcuni dei soci rispondano solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali).

Nell’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?

Nella s.n.c., per il pagamento dei debiti sociali, risponde in via primaria la società con il suo patrimonio e, in via sussidiaria ed eventuale, rispondono i singoli soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale. Anche nella s.n.c., come nella società semplice, i soci godono, pertanto, del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, il quale però opera in via automatica.

Solo se il patrimonio sociale è insufficiente per il soddisfacimento delle proprie pretese, il creditore potrà chiedere il pagamento ad uno qualunque dei soci.

Quanto all’amministrazione e alla rappresentanza della s.n.c., ad essa si applicano le medesime regole che ilcodice civile detta per le società semplici.

Anche le regole che disciplinano lo scioglimento e la liquidazione della società in nome collettivo sono analoghe a quelle della società semplice. Tuttavia, sono altresì cause specifiche di scioglimento della s.n.c. il fallimento della stessa e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società.


Come si costituisce la società in nome collettivo (s.n.c.)

Anche in questo caso deve essere concluso un contratto di società (espressamente denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell'organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di funzionamento della società.

Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante.

E' necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della   s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. All’iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del contratto sociale ed in seguito le modificazioni  e gli eventi più rilevanti della vita della società. Tali informazioni sono coperte dalla pubblica fede (parola del notaio): è per questo che sia gli atti costitutivi che quelli modificativi del società vanno preventivamente vagliati dal notaio nella sua qualità di soggetto terzo ed imparziale abilitato dallo Stato ad esercitare detta funzione.

Se l’atto costitutivo non viene  iscritto nel registro imprese, la s.n.c. viene comunque ad esistenza; tuttavia, l’omessa  iscrizione dell’atto costitutivo comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la s.n.c., ma dalle norme, meno favorevoli per i soci, dettate per la società semplice proprio per la mancanza di pubblicità relativa all’esistenza di tale soggetto.

La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare.

Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in nome collettivo si fa rinvio alla società semplice.


Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

Anche nelle s.n.c., può accadere che, durante la vita della società, i soci intendano apportare modifiche all'atto costitutivo.

Se non è convenuto diversamente, tali modifiche devono essere adottate all'unanimità e devono risultare come per l’atto costitutivo da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata  in quanto  è prescritto dalla legge che anche le suddette modificazioni siano iscritte, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel registro delle imprese per le medesime esigenze pubblicitarie messe in risalto nel precedente paragrafo.

Possono essere apportate modifiche soggettive, cioè, modifiche riguardanti mutamenti nella composizione personale della società. Ad esempio, la cessione di quota sociale, l'ingresso di un nuovo socio, la sostituzione di un socio, la cessazione della qualità di socio.

Oppure possono essere apportate modifiche oggettive, cioè, modifiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo. Ad esempio: proroga di durata della società, riduzione o aumento del capitale sociale, trasferimento della sede sociale, decisione di scioglimento, cambiamento dell'oggetto sociale, variazione del numero degli amministratori o dei rappresentanti nominati con l'atto costitutivo, revoca dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo, modificazione dei criteri di ripartizione degli utili, trasformazione in altra società, fusione e scissione.


La riduzione e l'aumento del capitale sociale

Pensiamo all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è necessario fare?

L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.

Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzerare l'intero capitale.

Vero è, comunque, che, se la società intende tornare a distribuire gli utili ai propri soci, non si sfugge all’alternativa posta dalla legge: riduzione del capitale fino a completo ripianamento delle perdite o reintegrazione dello stesso da parte dei soci.

Accanto all'ipotesi di riduzione del capitale per perdite sopradescritta, vi è l'ipotesi della riduzione del capitale c.d. per esuberanza.

Si tratta di un'operazione reale di diminuzione del patrimonio netto che la società può adottare. In tal caso le modalità di riduzione sono due:

- liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti già promessi ma non  ancora eseguiti;

- restituzione ai soci dei conferimenti già eseguiti.

Qualora i soci, invece, decidano di aumentare il capitale sociale, come dovranno operare?

L'aumento può essere a pagamento o gratuito.

Se l'aumento è a pagamento, la società incrementa il capitale facendo entrare nuovi soci in società o raccogliendo nuovi conferimenti dai soci preesistenti.

Se l'aumento è gratuito, i soci decidono di trasferire a capitale dei valori già esistenti nel patrimonio, come ad esempio le riserve eventualmente create in conto capitale.

Nella società di persone la costituzione di riserve non è obbligatoria. Tuttavia, l'atto costitutivo o i soci all'unanimità possono decidere la loro formazione, mediante l'accantonamento di utili che si ritenga opportuno non distribuire tra i soci.

Quando vi è il passaggio a capitale delle riserve, la quota di partecipazione alla società di ciascun socio si accresce proporzionalmente alla partecipazione agli utili di ciascuno di essi, salvaguardando, in questo modo, anche la posizione del socio d'opera.


La società in accomandita semplice (s.a.s.)

Se le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.).

Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate.

Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

- gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della s.n.c.;

- gli accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si  intromettano nell'amministrazione della società.

La s.a.s. è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).

Quanto al regime di  responsabilità della società e  dei soci per le obbligazioni sociali, si fa rinvio alla società in nome collettivo, con la precisazione che nella s.a.s. è esclusa ogni responsabilità dei soci accomandanti, sempre che non si siano ingeriti nell’amministrazione.

Per la costituzione della s.a.s. valgono le stesse regole che disciplinano la s.n.c.. Va solo aggiunto che è richiesto che vengano indicati distintamente quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.

Anche per lo scioglimento e la liquidazione della società in accomandita semplice si deve fare riferimento alla disciplina della società semplice.

Va pero sottolineato che:

- la morte del socio accomandante non causa lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al socio, in quanto tale quota, come si è detto, si trasmette a causa di morte, salvo specifiche clausole dell’atto costitutivo che introducano una diversa disciplina;

- oltre alle cause di scioglimento comuni alla s.n.c., se ne aggiunge una particolare prevista per la sola s.a.s.: il venir meno di una categoria di soci. E' previsto, infatti, che la s.a.s. si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, sempre che, nel termine di sei mesi, non si provveda alla ricostituzione della categoria venuta meno. Durante il periodo di sei mesi, concesso per ricostituire la duplice categoria dei soci, l'attività della società continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se, invece, sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere anche un accomandante), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.


I soci accomandatari

Per legge tutti i soci accomandatari sono amministratori della s.a.s..

Tuttavia, l'atto costitutivo, può affidare l'amministrazione ad uno o alcuno degli accomandatari, escludendo gli altri dall'amministrazione.

Agli accomandatari amministratori sono generalmente applicabili le regole dettate per gli amministratori di s.n.c.

La loro responsabilità è identica a quella gravante sui soci di s.n.c., quindi, illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.


I soci accomandanti

Gli accomandanti sono soci esclusi, in linea di principio, dall'amministrazione della società.

Essi possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione  specifiche.

Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito.

Tuttavia, perde il beneficio della limitazione della responsabilità quando viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione e quando consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.

In cosa consiste il divieto di ingerenza da parte del socio accomandante?

Il socio accomandante, generalmente, è privo di ogni potere decisionale autonomo circa l'amministrazione sociale.

In generale, quindi, egli non può compiere atti di amministrazione interna, nè atti di rappresentanza, pena la perdita della responsabilità limitata e la sua eventuale possibilità di subire il fallimento.

E' possibile, comunque, che l'accomandante rappresenti la società in forza di procura speciale per i singoli affari o compia determinati atti sotto la direzione degli accomandatari.


Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

La disciplina  della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice.

Inoltre, quanto alla modifica soggettiva conseguente al trasferimento della quota sociale, occorre distinguere tra quota dell’accomandatario e quota dell’accomandante.

Pensiamo all'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, sarà necessario il consenso di tutti gli altri soci, sia accomandatari che accomandanti. Per la trasmissione della quota sociale a causa di morte, sarà necessario anche il consenso degli eredi (rinvio alle società in nome collettivo e semplice).

Pensiamo, invece, all'ipotesi in cui uno dei soci accomandanti intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, sarà necessario il consenso dei soci (accomandanti e accomandatari) che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per il trasferimento della quota sociale a causa di morte non è necessario il consenso dei soci superstiti.

Tuttavia, è possibile elaborare clausole che prevedano una diversa disciplina: anche in questo caso la consulenza del vostro notaio di fiducia potrà essere particolarmente utile, soprattutto per i riflessi di ordine successorio connessi a tali clausole.


Le società di capitali

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita semplice che, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali).

Per bilanciare tale beneficio della responsabilità limitata, il legislatore ha previsto che il socio di società di capitali non abbia il potere diretto di amministrazione e di controllo della società, bensì possa solo concorrere con il suo voto espresso in assemblea alla nomina degli amministratori e dei sindaci (a conferma di questo principio, la legge assegna ai soci accomandatari di s.a.p.a., che al contrario sono illimitatamente responsabili, la qualità di amministratori di diritto).

Il funzionamento della società di capitali, infatti, è di tipo corporativo, ossia fondato sulla necessaria presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.

Il peso del socio in assemblea è determinato dalla quota di capitale sottoscritto, in quanto l’assemblea è retta dal principio maggioritario per capitale. Nella disciplina del collegium, comunque, sono tutelate sia le esigenze di ponderatezza delle decisioni, sia quelle di rapidità di adozione delle delibere che di tutela dei soci assenti o dissenzienti.

L’investimento del socio è poi rappresentato da azioni (nelle s.p.a. e s.a.p.a. ) o quote (nella s.r.l.), che danno la misura dei diritti di partecipazione del socio e sono destinate alla circolazione, perciò, in vario modo, agevolmente trasferibili.

La scelta dell’uno o dell’altro tipo di società deve essere verificata alla luce delle concrete esigenze dell’impresa che funzionerà in forma societaria, del presunto volume d’affari, dell’entità dell’oggetto sociale e dei costi di gestione.


La società per azioni

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile anche alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata. Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo in cui hanno rivestito tale carica, nonchè la divisione del capitale in azioni, che la distingue invece dalla s.r.l., in cui le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni.

La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha introdotto (o, in qualche caso, solo meglio organizzato) alcune differenziazioni tra società cosiddette aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, società chiuse, che non vi fanno ricorso, e società quotate, le cui azioni sono per l’appunto quotate nei mercati regolamentati. Una differenza importante è nel sistema di controllo contabile, che nelle società chiuse può essere affidato ad un revisore contabile od allo stesso al collegio sindacale; nelle società aperte occorre invece una società di revisione.

Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito, anche se l’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, in quanto la legge permette alla società per azioni di non emettere azioni, sostituendole con l’iscrizione nel libro dei soci; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite ""azioni scritturali"" o ""dematerializzate"". La società per azioni può anche emettere, in determinate circostanze, strumenti finanziari dotati di diritti peculiari.

Il capitale minimo di partenza della società per azioni deve essere non inferiore a centoventimila euro (salva la maggiorazione di tale minimo di legge per talune società in relazione alla natura, alle dimensioni e ai riflessi sul mercato dell’attività che la società si propone di compiere). Non è più necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un consocio di cui reputano strategica la partecipazione.

In genere, comunque, non è prevista alcuna prescrizione ulteriore in considerazione dell’attività da svolgersi (cd. oggetto sociale), oltre a quella che la  società per azioni si costituisca con un capitale di almeno centoventimila euro, e che di tale capitale sia stato versato un quarto dei conferimenti in denaro: la loro totalità, quando al società sia costituita ad opera di un unico soggetto.

In passato, era pratica assai diffusa costituire società per azioni con statuto standardizzato, affidando l’attuazione dei programmi imprenditoriali concordati tra i soci a patti cosiddetti parasociali, e consacrati in accordi a parte. La prassi dovrà essere ampiamente rivista: i patti parasociali hanno ora una durata massima di cinque anni e, se conclusi per un tempo maggiore, ciascun partecipante può liberarsene recedendo con un preavviso. I soci che intendono concludere tra loro accordi solidi, destinati a durare nel tempo, oggi non hanno dunque concreta alternativa all’adozione, in sede di atto o verbale notarile, di uno statuto sociale modulato sulle loro specifiche esigenze.


Come si costituisce la società per azioni

La società per azioni deve costituirsi per atto pubblico, da cui devono risultare le parti del contratto sociale, che possono essere non solo persone fisiche,  ma anche persone giuridiche (come ad esempio altre società per azioni, o società di persone o anche cooperative).

L’atto costitutivo deve identificare anche la sede della società, che è il luogo dove si esercita l’attività sociale, nonché la denominazione sociale, che è il nome della società di capitali, analogamente alla ragione sociale, che è il nome della società di persone, ma a differenza di quest’ultima, la denominazione non deve necessariamente contenere l’indicazione del nome di uno dei soci, essendo indispensabile unicamente l’enunciazione della forma ""società per azioni"" o ""s.p.a."".

Vi sono tuttavia alcuni limiti all’autonomia statutaria nella scelta della denominazione sociale, la quale non può essere in contrasto con i divieti sanciti da norme di legge: così non possono essere utilizzati i termini ""cooperativa"", se la società non ha scopo mutualistico, nè ""banca"", ""banco"", ""credito"" o ""risparmio"", la cui utilizzazione è riservata agli istituti di credito.

Vi sono poi limiti immanenti nel sistema alla scelta della denominazione sociale, costituiti dalla non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume e dal rispetto dei diritti di terzi.

L’attività economica che la società si propone di compiere integra un ulteriore elemento dell’atto costitutivo, ossia l’oggetto sociale, che può consistere in un’attività commerciale o agricola, ma pur sempre dotata del carattere di economicità, quindi non assistenziale o culturale o di mero godimento, nei quali casi si sconfinerebbe nella disciplina delle associazioni o della comunione.

L’oggetto sociale emergente dall’atto costitutivo della società per azioni deve rivestire un certo grado di determinatezza, nella logica di un sistema che sancisce una relativa inopponibilità ai terzi degli atti estranei all’oggetto sociale compiuti dagli amministratori in nome della società.

La società per azioni deve, inoltre, essere dotata di un capitale sociale iniziale, il cui ammontare minimo è stabilito dalla legge in centoventimila euro, con la precisazione che per talune società la legislazione speciale determina entità minime più elevate, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso, ad esempio delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).

Altro requisito dell’atto costitutivo è la nomina dei primi amministratori, identificati in modo nominativo, con l’individuazione di coloro che hanno la rappresentanza della società.

Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo ometta l’indicazione dei soggetti a cui compete la rappresentanza, si ritiene che essa spetti congiuntamente a tutti gli amministratori, trattandosi di organo collegiale e che si estenda a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale. L’atto costitutivo può indicare tanto un numero fisso quanto un numero variabile di amministratori, nel qual caso spetterà all’assemblea in sede ordinaria determinare di volta in volta, secondo le particolari esigenze della società, quale debba essere in concreto il numero dei componenti dell’organo amministrativo.

La legge, infine, prescrive l’indicazione della durata della società per azioni, che può essere prorogata prima della scadenza con deliberazione dell’assemblea straordinaria; la società può avere anche durata indeterminata, nel qual caso spetta ai soci il diritto di recedere.

Il capitale sociale iniziale è composto dai conferimenti dei soci che, di regola, devono essere effettuati in denaro, salvo che l’atto costitutivo non consenta di compiere conferimenti diversi dal denaro, le cui corrispondenti azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Diversamente da quanto avviene per le società di persone ed a responsabilità limitata, non tutte le entità economiche possono essere conferite in società per azioni, essendo sancito espressamente il divieto di conferimento di prestazioni d’opera e di servizi, alla luce di una concezione del capitale sociale funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale e garantista che imporrebbe la conferibilità in società dei soli beni idonei a costituire una garanzia per i creditori sociali.

Le prestazioni d’opera o di servizi possono pertanto essere oggetto unicamente di prestazioni accessorie, distinte dai conferimenti e non imputabili a capitale.


L'Assemblea dei soci

Il funzionamento della società di capitali, nel suo modello tradizionale, si basa sulla necessaria compresenza di tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo e l’organo di controllo (il collegio sindacale), che hanno sfere di competenza distinte.

L’assemblea, che è organo sovrano in quanto competente a decidere i supremi atti di governo della società, può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, con diversi quorum costitutivi e deliberativi e differenti modalità di verbalizzazione, in considerazione della specifica materia da trattare.

L’assemblea ordinaria, infatti, ha competenza di carattere generale in quanto può deliberare su tutte le materie che la legge non riserva alla competenza dell’assemblea straordinaria. La competenza dell’assemblea straordinaria, invece, è determinata dall’art. 2365 c.c. con elencazione tassativa delle materie (che riguardano le modificazioni dell’atto costitutivo, l’emissione di obbligazioni e le nomina e i poteri dei liquidatori), mentre l’elencazione delle materie operata dall’art. 2364 c.c. per l’assemblea ordinaria è da ritenersi meramente indicativa, dovendo essere integrata da altre norme.

L’atto costitutivo, infine, può attribuire all’assemblea di deliberare su determinati atti di gestione, ma non può attribuirle in toto la gestione della società, in quanto la direzione dell’impresa sociale è riservata in via esclusiva all’organo amministrativo.

Come accennato, la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 prevede però altri modelli di amministrazione. L’adozione del cosiddetto modello dualistico (di derivazione tedesca) influisce notevolmente anche sui poteri dell’assemblea. Quest’ultima elegge infatti un consiglio di sorveglianza,  il quale assume alcune delle funzioni più importanti abitualmente rimesse direttamente all’assemblea: l’elezione dei gestori dell’impresa (il consiglio di gestione) e l’approvazione del bilancio.


Amministrazione della società

L’amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal primo gennaio 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca).

Nel modello tradizionale, agli amministratori è demandato il compito di gestire la società, e sono quindi dotati del potere di promuovere l’attività deliberativa dell’assemblea (potere d’iniziativa), di dare esecuzione alle decisioni dei soci (potere esecutivo), di deliberare sugli atti di gestione dell’impresa sociale (potere di gestione in senso stretto) e di manifestare all’esterno la volontà sociale agendo in nome e per conto della società (potere di rappresentanza).

La competenza gestoria attribuita agli amministratori ha carattere generale e ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale, che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi dalla legge o dall’atto costitutivo.

Il limite all’ampio potere così attribuito agli amministratori viene individuato nella finalizzazione della loro attività al perseguimento dell’interesse sociale, indipendentemente dalla distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Infatti, la distinzione tra atti di ordinaria ed atti di straordinaria amministrazione non ha ragion d’essere rispetto all’attività della società che è diretta alla produzione di un reddito e non alla conservazione del patrimonio, pertanto è sempre da considerarsi attività di straordinaria amministrazione: ciò che rileva è l’attinenza all’oggetto sociale dell’atto e non la sua rilevanza economica.

In virtù dei doveri di diligenza e correttezza nella gestione dell’impresa sociale, si ritiene inoltre che gli amministratori abbiano il dovere di sottoporre all’assemblea le decisioni relative ad operazioni che comportino notevoli trasformazioni nella struttura dell’impresa stessa, incidendo così sui diritti di partecipazione e sugli interessi patrimoniali dei soci.

All’organo amministrativo possono essere preposte una o più persone: in entrambi i casi l’organo amministrativo è unitario e, se gli amministratori sono più, essi fanno parte di un organo collegiale (consiglio di amministrazione) il quale sceglie tra i suoi membri un presidente, se questo non è già stato nominato dall’assemblea o dall’atto costitutivo. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori.

In questo caso, compete all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori e la scelta di dotare la società di un solo amministratore o più, salvo che lo statuto non contenga già determinazioni al riguardo.

Qualora poi il consiglio di amministrazione di una società di capitali sia composto da due membri, esso adotta le deliberazioni all’unanimità.

Figura peculiare è il presidente del consiglio di amministrazione, che ha la tipica funzione di presiedere l’organo collegiale e così di dirigere le riunioni del consiglio, convocare il consiglio, controllare che il segretario rediga i verbali delle adunanze e delle deliberazioni sull’apposito libro. Talvolta il Presidente ha competenze gestorie, cumulandosi in tale ipotesi il ruolo di presidente e quello di amministratore delegato.

Fin qui il sistema tradizionale. Nel sistema dualistico, invece, le competenze gestorie sono affidate ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea. Nel sistema monistico, la disciplina dell’amministrazione non incontra modifiche di rilievo: è piuttosto il sistema di controllo ad esserne pesantemente influenzato.


Il Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni cui è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Gli amministratori che impediscono od ostacolano tale controllo sono assoggettati alle sanzioni penali previste dall’art. 2623, n. 3.

Il controllo puramente contabile spetta ormai solo eccezionalmente al Collegio Sindacale: solo nelle società chiuse, che non facciano cioè ricorso al mercato del capitale di rischio, e solo se lo Statuto così preveda. Negli altri casi, la funzione spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il controllo del collegio ha natura generale e si estende a qualsiasi atto di amministrazione, compreso quello posto in essere dai singoli amministratori, dagli amministratori delegati e dai direttori generali. La verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo riguarda poi anche l’operato dell’assemblea e consiste nell’obbligo per i sindaci di impugnare le delibere invalide, e di intervenire in sostituzione della stessa nelle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, nonché nell’intervento in sede di costituzione o di aumento del capitale in merito alla valutazione dei conferimenti in natura.

La portata dell’attività di controllo dei sindaci investe non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, con esclusione invece della valutazione del merito della gestione, che  comporterebbe un’invasione della sfera di competenza riservata agli amministratori.

La legge attribuisce tuttora al collegio sindacale alcune specifiche competenze in materia contabile, nonché una serie di poteri-doveri che non consistono direttamente nell’esercizio del controllo, ma integrano attività sostitutive dei doveri degli amministratori o dell’assemblea, ovvero funzioni di amministrazione attiva (limitati al compimento di atti di amministrazione ordinaria), o, ancora, a compiti di natura consultiva (formulazione di pareri obbligatori, preventivi, non vincolanti).


Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

Si considerano modificazioni dell’atto costitutivo di una società per azioni la soppressione o la modificazione, anche puramente formale, di clausole contenute nell’atto costitutivo o l’introduzione nell’atto costitutivo di nuove clausole, potendosi distinguere fra modificazioni ""in senso stretto"", che non incontrano altro limite che quello della correttezza e della buona fede, e modificazioni ""in senso lato"", che cioè riguardano elementi che, pur essendo inseriti nel documento-atto costitutivo, non fanno parte del contratto sociale (ad esempio la modificazione delle persone di amministratori e sindaci).

Le modificazioni dell’atto costitutivo cd. “in senso stretto”, comprese quelle che dovessero interessare anche il solo statuto, devono essere deliberate a maggioranza dall’assemblea in sede straordinaria, con verbale redatto da un notaio.

Per le modificazioni dell’atto costitutivo ""in senso lato"", invece, non è necessaria una delibera dall’assemblea straordinaria (si possono portare gli esempi di quelle decisioni adottate all’unanimità e senza l’osservanza del metodo assembleare, prima della iscrizione del contratto società nel registro delle imprese, ovvero le modifiche di tipo soggettivo, come il recesso del socio).

La regola maggioritaria è ritenuta inderogabile dalla prevalente giurisprudenza che considera invalida la clausola dello statuto che prevede l’unanimità dei consensi per ogni mutamento dell’atto costitutivo.

Il procedimento di modificazione dell’atto costitutivo si articola essenzialmente in tre momenti: la certificazione della volontà dell’assemblea da parte di un Notaio, il controllo omologatorio notarile o giudiziale e la pubblicità.

La legge prescrive infatti che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede.

L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Le modificazioni dell’atto costitutivo più rilevanti riguardano le operazioni sul capitale sociale (l’aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci e successivamente, in caso di mancata sottoscrizione da parte degli stessi nel termine stabilito, ai terzi, l’aumento di capitale cd. gratuito, con imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio, la riduzione del capitale per perdite e la riduzione del capitale per esuberanza rispetto all’oggetto sociale), ovvero la struttura, l’organizzazione e la veste giuridica della società (trasformazione, fusione e scissione).

Data la complessità tecnica di queste operazioni e la gravità delle conseguenze di una soluzione non correttamente congegnata, rivolgiti al tuo notaio di fiducia che ti fornirà le necessarie delucidazioni al riguardo.


Lo scioglimento della società

Lo scioglimento delle società di capitali ha ricevuto con la normativa in vigore dal primo gennaio 2004 una disciplina rinnovata.

Le cause di scioglimento consistono nel decorso del termine di durata, nel conseguimento dell’oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, nell’impossibilità di funzionamento o nella continuata inattività dell’assemblea, nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi di ricostituirlo o di trasformarsi in altro tipo compatibile con l’entità del capitale, nella deliberazione dell’assemblea, ed in altre cause previste dall’atto costitutivo ed infine in alcune ipotesi alquanto peculiari connesse al recesso dei soci.

Quando si verificano questi eventi, lo scioglimento opera di diritto producendo l’effetto di porre la società in stato di liquidazione, indipendentemente dal successivo accertamento della causa di scioglimento e dagli atti ulteriori. Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è inderogabile anche nel caso in cui mancano attività o passività da liquidare. Gli amministratori che continuino l’attività sociale ignorando gli adempimenti di legge si espongono a gravissime responsabilità.


La società in accomandita per azioni

La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata nella quale il potere di gestione spetta ad amministratori permanenti cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.

La caratteristica peculiare di tale tipo sociale consiste nella coesistenza di due diversi gruppi di azionisti: i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento, e i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili.

Nella previsione iniziale del legislatore, questo tipo societario sarebbe stato destinato alle imprese individuali in sede di ristrutturazione ed ampliamento delle imprese individuali, consentendo al fondatore di ricorrere al finanziamento del capitale di rischio, pur mantenendo nel contempo la direzione dell’impresa.

Tuttavia, nella pratica economica la società in accomandita per azioni non ha mai avuto grande diffusione, se non a cavallo fra gli anni ottanta e novanta, quando fu costituita la S.a.p.a. Giovanni Agnelli & C. nell’ambito della ristrutturazione finanziaria del gruppo FIAT, in cui vennero conferite le azioni della holding IFI, al preciso scopo di vincolare i soci del gruppo di comando al perseguimento di comuni strategie. E anche in altri limitati casi la società in accomandita per azioni è stata utilizzata come “cassaforte di famiglia”.

In ogni modo, bisogna sottolineare che il tipo in oggetto ha avuto una diffusione limitata a settori particolari, con un impiego alternativo rispetto alla congettura del legislatore, in quanto l’esigenza di ampliamento dell’attività di impresa, unita alla garanzia di poterne conservare la direzione, di fatto è stata soddisfatta mediante la creazione di società per azioni a maggioranza precostituita, ovvero blindate da sindacati di voto e di blocco.

È più congeniale alla mentalità dell’imprenditore, infatti, la conservazione del beneficio della responsabilità limitata, anche se ciò significa poter influenzare solo indirettamente le strategie amministrative societarie.

La disciplina della società in accomandita per azioni è analoga sotto molti profili a quella della società per azioni.


La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata è destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale è connotata da un profilo personalistico, assente nella s.p.a.. Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero ristretto di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha inciso in modo particolarmente innovativo sulla società a responsabilità limitata, che oggi rappresenta uno schema estremamente flessibile, che i soci possono modellare per il perseguimento dei propri specifici obiettivi.

Vi è una grande libertà nel determinare i conferimenti, ed è pure possibile stabilire le quote di partecipazione alla società in modo non proporzionale ai conferimenti. Non appena saranno state adottate le disposizioni attuative, i versamenti in denaro potranno essere sostituiti da una semplice fideiussione. Per quanto concerne i conferimenti in natura, non è più necessario che l’esperto stimatore sia nominato dall’Autorità Giudiziaria.

È possibile restringere la cedibilità delle quote sino a prevederne persino il divieto, da in tal caso ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ottenendo il rimborso della propria quota.

Estrema flessibilità ha pure la disciplina dell’amministrazione: si potrà avere, come in passato, un Amministratore Unico od un Consiglio d’Amministrazione, ma ora anche forme di amministrazione congiuntiva (ove gli amministratori debbono operare, per l’appunto, congiuntamente) o disgiuntiva (ove ogni amministratore può operare da solo). E’ possibile anche prevedere che un socio abbia diritti di amministrazioni speciali ad personam.

Come in passato, il Collegio Sindacale è obbligatorio solo per le srl di una certa dimensione, valutata sulla base di una serie di parametri fissati dalla legge.

Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, non è più obbligatoria neppure l’Assemblea: lo Statuto può prevedere metodi alternativi di formazione delle decisioni.

Da ultimo la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito: figura avvicinabile alle obbligazioni (che restano appannaggio delle sole spa e sapa). Questi titoli, a differenza delle obbligazioni, possono però essere sottoscritti solo da investitori professionali.

Questa accresciuta flessibilità del modello srl fa sì che sia possibile, in sede di stesura dello Statuto, dare risposta alle specifiche esigenze dei soci e regolamentare i rapporti tra loro in modo assai più stabile e giuridicamente più vincolante di quanto si possa fare con gli accordi separati, i cosiddetti patti parasociali.


Le società cooperative

Le cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 Cost. infatti recita che ""la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata"".

Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.

Sulla base della norma costituzionale dell’art. 45 si è sviluppata la legislazione di sostegno per le cooperative (c.d. legge Basevi d.lg c.p s. 14.12.1947, n. 1577; v. la riforma operata con la legge 31.1.1992, n. 59).

In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.

I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cd. vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio.

Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti di scambio, disgiunti dal rapporto societario.

Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.

L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.

Lo scopo mutualistico, infatti, può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all’impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.

La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili e dall’obbligo di destinare almeno un quinto degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.


I consorzi

I consorzi sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Anche i consorzi presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate. La ""disciplina"" di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo ""svolgimento"" di determinate fasi delle rispettive imprese è funzione tipica ed esclusiva solo dei consorzi con attività esterna.

La partecipazione al consorzio è riservata ai soli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa, pertanto non è ammessa la partecipazione ai consorzi di soggetti non imprenditori, salvo nei casi e nei limiti in cui la deroga sia prevista e consentita dalle leggi speciali.

Le fasi delle rispettive imprese consistono in tutte le operazioni (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) in cui sia astrattamente scomponibile l’attività imprenditoriale, pur conservando ciascuna impresa, nell’organizzazione complessiva, una propria identità.

Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i rapporti giuridici posti in essere.

Il consorzio con attività esterna, è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.

Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

La società consortile è una particolare forma di consorzio che non si discosta dalla disciplina del consorzio con attività esterna, costruito per lo svolgimento in comune di attività con i terzi. La fattispecie presenta quindi il carattere della struttura organizzativa societaria, coniugato con la funzione consortile.

Possono costituirsi anche società consortili c.d. miste, ossia con la partecipazione anche di soci ""non"" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci ""sostenitori"" ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali).
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